venerdì 20 novembre 2009

che cos'è l'affido??.....

L'affido familiare è un provvedimento temporaneo mediante il quale un minore viene accolto presso una famiglia, o affidato ad una singola persona, nel caso in cui la famiglia di origine sia in una fase di difficoltà e non riesca a garantire il soddisfacimento dei bisogni del minore. I motivi per cui viene generalmente adottato questo provvedimento sono legati a problemi familiari quali malattia, detenzione, motivi di tossicodipendenza o di ordine educativo, che possono manifestarsi in casi di incuria o violenza al minore da parte di familiari.
L'istituto è regolamentato dalla Legge n.184 1983 come modificata dalla Legge n.149 2001.Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affidamento familiare, il minore in stato di necessità può essere affidato a comunità. In questi casi si parla di affidamento di minori in strutture. La Legge 28 marzo 2001, n. 149 ha decretato la chiusura degli orfanotrofi al 31 dicembre 2006. Pertanto, per questi casi di affidamento, la legge attuale prevede che il minore venga accolto in strutture di tipo familiare, come le case famiglia.

L'affidamento familiare può essere:

Residenziale: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.
Questa tipologia di affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 e prevede due tipi di affidamento:

Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il Servizio sociale, per il tempo necessario, il figlio ad un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca.
Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.

Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni e realizzato dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d'origine. Deve esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.

Diurno: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l'affidatario si reca a casa del minore per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico. Il progetto di affidamento diurno si propone l'intento di mantenere il bambino nel proprio domicilio.
A Torino, inoltre, sono state sperimentate forme diurne di affidamento e di sostegno alla genitorialità in cui l'aiuto da parte della famiglia solidale viene esteso a tutta la famiglia del bambino in difficoltà (Progetto "Dare una famiglia ad un'altra famiglia", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 4/11/2003 n. mecc.
2003/08933).
http://www.comune.torino.it/casaffido/
http://it.wikipedia.org/wiki/Affido_familiare

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